T.D. 9835, 7/19/2018; Reg. § 1.401(k)-1, Reg. § 1.401(k)-6, Reg. § 1.401(m)-1, Reg. § 1.401(m)-5
IRS ha emesso regs finali che adottano senza modifiche sostanziali i regs di affidamento proposti emessi nel gennaio 2017 e prevedono che i contributi del datore di lavoro a un piano 401 (k) siano trattati come contributi corrispondenti qualificati (QMACs) o contributi qualificati non elettivi (QNECs) se soddisfano i requisiti di non confiscabilità e distribuzione applicabili quando sono assegnati ai conti dei partecipanti. Questi contributi non devono più soddisfare i requisiti di non perdonabilità e di distribuzione quando sono contribuiti al piano.
Sfondo. Per essere considerato un accordo qualificato in contanti o differito (CODA), un piano deve soddisfare diversi requisiti, compresi alcuni requisiti relativi alle distribuzioni, alla non decadenza e alla non discriminazione. I contributi del datore di lavoro presi in considerazione ai fini dell’applicazione dei requisiti di non discriminazione possono includere, oltre ai contributi versati in base alla scelta del dipendente, i contributi corrispondenti che soddisfano i requisiti di distribuzione e di non decadenza del Codice Sec. 401(k)(2)(B) e del Codice Sec. 401(k)(2)(C), e i QNEC. Un QNEC è un contributo del datore di lavoro, diverso da un contributo corrispondente, rispetto al quale sono soddisfatti i requisiti di distribuzione e non perdonabilità del Codice Sec. 401(k)(2)(B) e del Codice Sec. 401(k)(2)(C). (Codice Sec. 401(m)(4)(C))
Le regole speciali di non discriminazione richiedono che un piano 401(k) soddisfi il test della “percentuale effettiva di differimento” (ADP), quindi i dipendenti altamente compensati (HCE) non possono scegliere di differire una quantità sproporzionatamente più alta del loro salario. (Codice Sec. 401(k)(3)(A)) Requisiti simili – il test della percentuale di contributo effettivo (ACP) – si applicano per limitare i contributi corrispondenti del datore di lavoro o dei dipendenti fatti per conto degli HCE. (Code Sec. 401(m)(2))
Nell’applicare i test ADP e ACP, i datori di lavoro possono, alle condizioni delineate nei regolamenti, prendere in considerazione alcuni QMACs e QNECs fatti per conto del dipendente dal datore di lavoro.
Sotto il precedente Reg. § 1.401(k)-6 (prima della modifica da parte dei nuovi regolamenti finali), le QMAC e le QNEC erano contributi corrispondenti e contributi del datore di lavoro (diversi dai contributi elettivi o corrispondenti) che soddisfano i requisiti di non perdonabilità del Reg. § 1.401(k)-1(c) e i requisiti di distribuzione del Reg. § 1.401(k)-1(d), “quando vengono versati al piano”. Allo stesso modo, il precedente Reg. § 1.401(m)-5, includeva definizioni indipendenti di QMACs e QNECs, come contributi corrispondenti e contributi del datore di lavoro (diversi dai contributi elettivi o corrispondenti) che soddisfano i requisiti di non perdonabilità e distribuzione del Reg. § 1.401(k)-1(c) e Reg. § 1.401(k)-1(d) “al momento in cui il contributo viene effettuato.”
Motivo del cambiamento. Prima del 2017, IRS ha ricevuto commenti rispetto alle definizioni di QMACs e QNECs sotto Reg. § 1.401(k)-6 e Reg. § 1.401(m)-5 affermando che i contributi del datore di lavoro dovrebbero qualificarsi come QMACs e QNECs fintanto che soddisfano i requisiti di non perdonabilità e distribuzione applicabili nel momento in cui vengono assegnati ai conti dei partecipanti, piuttosto che quando vengono inizialmente contribuiti al piano.
I commentatori hanno precisato che l’interpretazione delle regole statutarie per richiedere la soddisfazione dei requisiti applicabili di nonforfeitability e di distribuzione nel momento in cui gli importi sono contribuiti in primo luogo al programma precluderebbe i garanti del programma con i programmi che permettono l’uso degli importi nei conti di decadenza di programma per compensare i contributi futuri del datore di lavoro nell’ambito del programma dall’applicazione degli importi per finanziare QMACs e QNECs. Ciò è perché gli importi sarebbero stati assegnati ai conti di decadenza soltanto dopo che un partecipante ha sostenuto una decadenza dei benefici e, così, generalmente sarebbero stati conforme ad un programma di maturazione quando in primo luogo sono stati contribuiti al programma.
I commentatori hanno chiesto che i requisiti di QMAC e QNEC non siano interpretati per impedire l’uso delle decadenze del piano per finanziare QMACs e QNECs, e hanno sollecitato che i requisiti di non forfetizzazione e distribuzione si applicano quando QMACs e QNECs sono assegnati ai conti dei partecipanti e non quando i contributi sono fatti per la prima volta al piano.
2017 regs proposti riflettono il cambiamento suggerito. Nel gennaio 2017, IRS ha emesso regs proposti che hanno modificato Reg. § 1.401(k)-6 per stabilire che gli importi utilizzati per finanziare QMAC e QNEC devono essere non confiscabili e soggetti a limitazioni di distribuzione in conformità al Reg. § 1.401(k)-1(c) e Reg. § 1.401(k)-1(d) al momento dell’assegnazione ai conti dei partecipanti, e non al momento del primo contributo al piano. Di conseguenza, sotto i regs proposti, che i contribuenti potrebbero applicare ai periodi precedenti la loro adozione come finale, i forfait potrebbero essere permessi per essere usati per finanziare QMACs e QNECs.
Regs ora finale. I regs finali adottano le definizioni modificate dei regs proposti del 2017 di QMACs e QNECs per fornire che i contributi del datore di lavoro a un piano sono QMACs o QNECs se soddisfano i requisiti di non forfetizzazione applicabili e le limitazioni di distribuzione nel momento in cui sono assegnati ai conti dei partecipanti. (Reg. § 1.401(k)-6, Reg. § 1.401(m)-5) Di conseguenza, le rinunce ai contributi precedenti possono essere utilizzate per finanziare le QMAC e le QNEC.
Sebbene non siano state apportate modifiche sostanziali ai regolamenti proposti, l’IRS ha apportato un emendamento nei regolamenti finali per cambiare il riferimento ai “requisiti di distribuzione” nelle definizioni esistenti di QMAC e QNEC e nel Reg. § 1.401(k)-6 e Reg. § 1.401(m)-5 a “limiti di distribuzione”, coerentemente con il titolo del Reg. § 1.401(k)-1(d).
Data di entrata in vigore. I regs finali sono efficaci il 20 luglio 2018 e si applicano agli anni di piano che iniziano a partire da quella data. (Reg. § 1.401(k)-1(g)(5)) Tuttavia, i contribuenti possono applicare i regs finali a periodi precedenti. (T.D. 9835)