La legge islamica: Le sue fonti, la sua interpretazione e la sua traduzione in leggi scritte in inglese

Il presente numero tratterà principalmente la legge islamica, ponendo l’accento su cinque questioni principali. Queste riguardano le fonti della legge islamica, la sua interpretazione, l’economia, la sua finanza e la traduzione tra essa e le altre leggi scritte in inglese.

Problemi relativi al Corano e l’interpretazione dei suoi contenuti legali

Il professor Abdul-Hakim Almatroudi (Università di Londra, Regno Unito), affronta il Corano come una delle fonti primarie della legge islamica, ponendo particolare enfasi sul fatto che il Corano è di natura interconnessa in modo tale che i suoi versi non giuridici sostengono le sue questioni legali. Egli sostiene che anche se una gran parte del Corano manca di disposizioni giuridiche esplicite o implicite, esso, tuttavia, aiuta a stabilire e sostenere il sistema della legge islamica. Il collaboratore è arrivato a questa conclusione attraverso un’analisi profonda della relazione tra i versetti legali e quelli che non comprendono alcuna norma giuridica, valutando allo stesso tempo alcuni temi principali, cioè Dio, il Profeta e il suo messaggio, nonché la vita presente e l’aldilà.

Dr. Mustafa Shah (Università di Londra, Regno Unito), si concentra su uno studio del corpus delle variae lectiones (letture coraniche) e del ruolo che le differenze tra le letture concomitanti o duplici hanno giocato nell’interpretazione della legge. Passando in rassegna i processi storici associati alla trasmissione testuale del Corano, il collaboratore valuta l’opinione che queste letture fossero il prodotto dei tentativi di aggirare le incoerenze giuridiche negli insegnamenti giuridici del Corano. Egli esplora, attraverso un esame del quadro storico dell’origine delle variae lectiones, e con riferimento alla prima letteratura grammaticale, il modo in cui i giuristi hanno interpretato tale materiale. Il collaboratore passa anche in rassegna i diversi atteggiamenti riguardanti i tipi di variae lectiones che gli studiosi classici consideravano come anomali (shādhdha).

Il dottor Ramon Harvey (Cambridge Muslim College, Regno Unito), affronta la trasmissione orale del Corano, che dà luogo allo sviluppo di una tradizione di lettura, che porta a diverse vocalizzazioni fatte sulla base del testo coranico principale del manoscritto ʾānī. Dieci lettori furono scelti da Ibn Al-Jazarī (m. 833/1429) per rappresentare tale tradizione di lettura, mentre le letture di questi dieci lettori sono ancora considerate canoniche fino ad oggi. Al-Kisāʾī (m. 189/805) è uno di questi dieci lettori, che è stato conosciuto per la sua profonda attenzione alla grammatica coranica, rispetto agli altri lettori. Il collaboratore discute il processo di selezione particolare di Al-Kisāʾī quando deve scegliere una lettura specifica tra numerosi tipi di letture. Egli utilizza per la sua analisi un campione che comprende cinquanta casi in cui ci sono differenze tra la lettura di Al-Kisāʾī e quelle degli altri lettori. Il collaboratore sostiene che è possibile, attraverso un confronto tra la lettura di Al-Kisāʾī e le note date dagli studiosi classici di linguistica del Corano, suggerire una tipologia di possibili motivazioni dietro le differenze di Al-Kisāʾī nella sua lettura dalle letture degli altri. Tali differenze nella sua lettura rispetto alle letture degli altri sono chiaramente basate su preferenze grammaticali e sono coerenti. Analizzare una serie di sue letture allo scopo di interpretare la legge islamica aiuterebbe ulteriormente a presentare la sottigliezza del suo lavoro.

Il signor Shafi Fazaluddin (Solicitor of the Senior Courts of England and Wales, qualificato 1998, Regno Unito), affronta il concetto di etica della conciliazione nel Qurʾān come un aspetto cruciale nella legge islamica, che porta a sentenze giuridiche islamiche. Essa forma una parte importante nel sistema giuridico dell’Islam, risolvendo le controversie tra le parti in causa. Il collaboratore sottolinea che la letteratura tradizionale specifica al concetto di conciliazione nel Corano è stata spesso incline alla discussione del processo di riconciliazione, anche se l’erudizione occidentale ha poco o nessun interesse in questo campo. Egli, esaminando la nozione di etica della conciliazione nei testi coranici, si interroga sui suoi costituenti, la sua portata, il suo obiettivo e il suo scopo. Eseguendo un’indagine su tutto il Corano, il collaboratore sostiene che il concetto di conciliazione non è affatto limitato ai testi coranici che contengono il termine ‘ṣulḥ’, ma è considerato una nozione pervasiva che esiste all’interno delle relazioni sociali. Si realizza in particolare attraverso buoni comportamenti, atteggiamenti positivi, evitare le dispute, ecc.

Ragionamento giuridico abduttivo e pensiero economico islamico

Dr. Valentino Cattelan (Università di Firenze, Italia), individua, attraverso l’uso di Alice nel Paese delle Meraviglie come dispositivo ermeneutico nel tentativo di ricercare la logica della giurisprudenza islamica, una divergenza cruciale nell’attuazione dell’abduzione come elemento primario di inferenza nel diritto islamico tra il pensiero giuridico occidentale e quello islamico. In particolare, il collaboratore, attraverso un attento esame della relazione tra diritto e fatto in termini simbolici, accentua il fatto che mentre il pensiero giuridico occidentale è caratterizzato dall’avere una dicotomia tra fatto e diritto, la giurisprudenza islamica presenta una forte connessione tra il ‘reale’ e il ‘giusto’ dove l’esercizio del ragionamento personale ‘ijtihād’ nella comprensione della Sharīʿa porta spesso alla reale sentenza legale nella creazione di Dio. Sulla base di quanto sopra, Egli sostiene che se la legge è prescritta dalla Sharīʿa, non solo la sentenza legale deriva da fonti giuridiche primarie, ma il diritto è anche giustificato da un verdetto che chiarisce il fatto che ha dato origine alla legge da attuare nel caso dato. Pertanto, l’abduzione, afferma il collaboratore, può offrire un resoconto della natura della giurisprudenza islamica, le sue ramificazioni e la sua funzione della tradizione come fattori importanti della logica del sistema giuridico dell’Islam. Esiste tuttavia incertezza sulla compatibilità tra la logica della legge islamica e la logica deduttiva della legge dello Stato moderno, che è vista come un prodotto del pensiero giuridico occidentale.

Sami Al-Daghistani (doppio candidato al dottorato, Leiden University e WWU Münster, visiting scholar, MESAAS Columbia University, Paesi Bassi e Germania), affronta il concetto di maṣlaḥa e la sua connessione con l’area del pensiero giuridico ed economico islamico come discusso da eminenti studiosi musulmani sia nel passato che nel presente. Il collaboratore cerca infatti di affrontare una serie di questioni, come il modo in cui il maṣlaḥa può essere incarnato all’interno del ragionamento giuridico islamico, il tipo di significato trasmesso dal maṣlaḥa, la lettura economica e/o giuridica che esso postula e la nozione se il diritto, l’etica e le fonti scritturali giochino o meno un ruolo uguale nello sviluppo del concetto di maṣlaḥa in termini economici. Il concetto di maṣlaḥa è sempre stato parte della teoria della legge islamica, ma raramente è stato affrontato nel contesto del pensiero economico. Il collaboratore offre un resoconto storico del sistema giuridico dell’Islam e del concetto di maṣlaḥa nel contesto dell’economia islamica, ponendo particolare enfasi sull’opera di AlGhazālī. Indaga poi la giurisprudenza economica islamica e la teoria economica islamica come intesa e discussa da influenti teorici degli studi economici nell’Islam, dando credito all’opinione che l’economia islamica sia fortemente legata all’essenza del ragionamento giuridico islamico. Il collaboratore fa uso dei pensieri di Mohammad Al-Sadr nel vedere l’economia islamica come un principio e non una scienza. Egli esamina il fondamento giuridico dell’Islam con la sua normatività, gettando luci sulla nozione che le norme giuridiche sono state incluse nel ragionamento economico islamico, un’idea che risiede nel concetto che i modelli della legge islamica sono stati costruiti socialmente insieme a certe caratteristiche del ragionamento economico islamico. Egli sostiene che, nonostante il fatto che la letteratura del diritto islamico e quella dell’economia islamica siano fondate su fonti giuridiche ed economiche islamiche primarie ‘Il Corano e le Tradizioni profetiche’, esse, tuttavia, risiedono in una cosmologia etica che è ancora più che una semplice questione teologica esatta.

Custom as a Source of Islamic Law and Juristic Views of an Early Andalusian Mālikī Jurist

Dr. Abbas Mehregan (Independent Scholar, Germany), si occupa della relazione tra legge e società e del suo ruolo cruciale giocato nella formulazione del diritto femminile all’interno del sistema giuridico islamico dal punto di vista sociologico. Il collaboratore esamina le strutture economiche, politiche e sociali specifiche del diritto delle donne nella penisola araba in epoca preislamica, presentando alcune leggi basate sui costumi degli arabi che sono state rifiutate dalla legge islamica e altre che sono state modificate e poi accettate dalla giurisprudenza islamica. Alcune questioni giuridiche sono state affrontate in particolare, come il matrimonio, la poligamia, i diritti all’eredità, il denaro del sangue, il processo di testimonianza e le forme di prova accettate nelle cause legali, il sistema di dare fatwā, l’esclusione delle donne dalla magistratura, le regole riguardanti il velo e il diritto di tutela dei figli in caso di divorzio. Il collaboratore sostiene, attraverso un attento esame del modo in cui il Profeta Mohammad (la pace sia su di lui) introduce la legge islamica, che la consuetudine dovrebbe essere considerata una fonte della legge islamica accanto ad altre fonti giuridiche comunemente note della giurisprudenza islamica.

Dr. Daniel Vazquez-Paluch (House of Wisdom, Regno Unito), raccoglie le opinioni giuristiche di un primo giurista andaluso: ʿĪsā ibn Dīnār (m. 212/827), nel tentativo di esplorare e analizzare le sue opinioni e pensieri giuridici. Il collaboratore esamina da vicino le sue dettagliate ed esplicative note e commenti scritti su Almuwaṭṭaʾ come documentato nelle questioni giuridiche giuristiche che egli aveva elaborato in Mustakhraj di Alʿutbī (m. 255/869), accanto alla profonda analisi della sua lunga discussione con il suo studente Ibn Muzayn. C’è stata una grande attenzione sul Mālikī Muwaṭṭaʾ in Alandalus fin da un’epoca molto precoce in cui la Scuola di Legge Mālikī era stata l’autorità giuridica dominante e Ibn Alqāsim era stato l’interprete affidabile del Mālikī Madhhab. Il collaboratore sostiene che quanto sopra rappresenta una sfida alla datazione di Calder del Mālikī Muwaṭṭaʾ e a quella di Melchert del Mālikismo occidentale.

Finanza islamica e traduzione giuridica tra inglese e arabo

Dr. Fahad Al-Zumai e il Dr. Mohammed Al-Wasmi (Kuwait University, Kuwait), affrontano l’industria della finanza islamica come relativamente nuova, anche se in rapida crescita per essere l’industria finanziaria prevalente in Medio Oriente e in Nord Africa. L’industria della finanza islamica è principalmente costruita sulle disposizioni della Sharīʿa, compreso il divieto di usura. I collaboratori sottolineano l’enfasi accordata dagli studiosi della legge islamica alla dimensione etica dell’industria finanziaria islamica, nella misura in cui essa può essere vista come una soluzione fruttuosa al capitalismo di fatto clientelare. L’attuale crisi finanziaria ha creato sfide cruciali per l’industria della finanza islamica, ma ha, allo stesso tempo, dato a questa industria un’opportunità d’oro per fondersi nella finanza prevalente ed essere un’industria influente. I collaboratori valutano l’industria della finanza islamica in relazione all’attuale crisi finanziaria, nel tentativo di esplorare se il fondamento etico delle istituzioni della finanza islamica può distinguere o meno queste istituzioni dalle istituzioni della finanza convenzionale. Essi offrono un resoconto relativamente succinto della finanza nell’Islam, seguito da una discussione sulla struttura del quadro di governance delle istituzioni finanziarie islamiche e sul ruolo cruciale giocato dai suoi organi. Viene fatto un confronto tra la costruzione etica delle istituzioni finanziarie islamiche e quella delle istituzioni finanziarie convenzionali. I collaboratori sostengono che esiste un grande fallimento etico dell’attuale sistema finanziario universale nell’affrontare l’attuale crisi finanziaria.

Il dott. Hanem El-Farahaty (Università di Leeds e Università di Mansoura, Regno Unito ed Egitto), affronta il concetto di traduzione giuridica tra l’inglese e l’arabo, dato che c’è stato un bisogno globale pressante di traduzione giuridica a causa di richieste di asilo e motivi di immigrazione, una questione che richiede ulteriori ricerche da condurre su questo particolare campo. A causa del fatto che ci sono chiare differenze tra l’inglese giuridico e l’arabo giuridico a vari livelli, sorgono spesso diversi problemi di traduzione quando un particolare testo giuridico viene reso tra le suddette lingue, che vanno da problemi linguistici, problemi specifici della cultura a problemi legati al sistema. Il collaboratore esamina diversi modi di rendere elementi lessicali tra l’inglese giuridico e l’arabo giuridico. Esplora e analizza diverse aree problematiche nella traduzione giuridica tra l’inglese e l’arabo, suggerendo strategie plausibili per far fronte a tali aree di traduzione acute. Queste includono termini specifici della cultura e del sistema, termini specializzati, termini arcaici, doppi e tripli. Il collaboratore affronta i problemi comuni che il traduttore deve affrontare quando rende un particolare testo giuridico dall’inglese all’arabo e viceversa, con un po’ di luce sui problemi lessicali incontrati nella traduzione giuridica inglese-arabo e arabo-inglese. Inoltre, presenta alcune procedure che devono essere seguite quando si traducono termini giuridici dall’inglese all’arabo. Il collaboratore sostiene che la traduzione di termini giuridici lessicali tra l’inglese e l’arabo richiede una forte conoscenza dei sistemi linguistici e giuridici sia dell’inglese che dell’arabo, una formazione professionale, corpora ben definiti e dizionari elettronici aggiornati.

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