C’è una sintesi per H.R.2693. I riassunti dei disegni di legge sono redatti da CRS.
Segnalato qui:Introdotto alla Camera (21/04/1983)
Highway Safety Act del 1983 – Titolo I: Automotive Safety Improvement Act of 1983 – Modifica il Motor Vehicle Information and Cost Savings Act per prescrivere norme sui paraurti per i veicoli a motore passeggeri prodotti o importati dopo il 1 settembre 1984.
Indirige il Segretario dei Trasporti a riaprire la procedura di regolamentazione per implementare lo standard federale di sicurezza dei veicoli a motore sulla protezione dall’impatto laterale. Richiede l’emissione di regolamenti finali su tale standard entro il 1° luglio 1984.
Richiede al Segretario di fare sovvenzioni agli Stati che hanno in vigore una legge che richiede l’uso di seggiolini per bambini che soddisfino i requisiti di uno specifico standard di sicurezza. Autorizza stanziamenti dal Highway Trust Fund per l’anno fiscale 1984-1985.
Modifica il National Traffic and Motor Vehicles Safety Act del 1966 per richiedere ai produttori di autovetture l’installazione di airbag in tali automobili prodotte a partire dal 1° settembre 1985.
Indirige il segretario a modificare uno standard di sicurezza specifico per richiedere ai produttori di automobili di installare parabrezza antilacerazione in tutte le automobili prodotte a partire dal 1° settembre 1984.
Richiede al Segretario di riferire al Congresso entro il 30 settembre 1984 sui risultati di uno studio sulla protezione degli occupanti dei camion in caso di incidente, compresi potenziali standard di prestazione per i produttori di camion. Autorizza stanziamenti per l’anno fiscale 1984 per tale studio.
Dispone che il Segretario modifichi uno specifico standard di sicurezza per richiedere ai produttori di equipaggiare le autovetture prodotte a partire dal 1 settembre 1984 con un fanale posteriore alto.
Richiede al Segretario di promulgare uno standard di sicurezza che stabilisca i requisiti di classificazione e di etichettatura della resistenza agli urti delle autovetture prodotte a partire dal 1° settembre 1984. Richiede al Segretario, entro il 1 luglio 1984, di richiedere ai concessionari automobilistici di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti dati che confrontino la resistenza agli urti delle autovetture.
Indirige il Dipartimento dei Trasporti a studiare l’efficacia dei regolamenti esistenti sui dispositivi di allarme di emergenza che devono essere presenti su autobus, camion, trattori per camion e veicoli a motore che sono coinvolti in situazioni di emergenza. Richiede che tale studio esamini i costi e i benefici potenziali di richiedere agli operatori di autovetture di portare dispositivi di allarme di emergenza e di esaminare i benefici dei dispositivi di allarme nel migliorare la sicurezza della strada. Autorizza stanziamenti per l’anno fiscale 1984 per tale studio.
Titolo II: Drunk and Drugged Driving Prevention Act del 1983 – Include sotto il programma di sicurezza del traffico alcolico i problemi di sicurezza del traffico derivanti da persone che guidano sotto l’influenza di droghe. Dirige il Segretario a stabilire i criteri per i programmi di riabilitazione e trattamento per le persone arrestate e condannate per la guida sotto l’influenza di droghe.
Direziona il Segretario a concedere sovvenzioni a uno Stato per l’applicazione di programmi di sicurezza del traffico alcolico se tale Stato ha in vigore una legge che: (1) fissa l’età minima legale per bere a 21 anni; e (2) prevede la pena di reato per alcune persone che forniscono bevande alcoliche a individui di età inferiore a 21 anni o a individui che sembrano essere intossicati. Autorizza stanziamenti dal Highway Trust Fund per l’anno fiscale 1984 e 1985 per tale programma di sovvenzioni.
Direziona il Segretario a concedere sovvenzioni agli Stati che implementano progetti di riduzione degli incidenti utilizzando sistemi computerizzati di registrazione della sicurezza. Autorizza stanziamenti dal Highway Trust Fund per l’anno fiscale 1984-1986.
Indirige le commissioni congressuali appropriate a condurre audizioni di supervisione almeno annualmente per i primi tre anni dopo l’entrata in vigore di questa legge.
Titolo III: Motor Carrier Safety Act del 1983 – Dirige il Segretario dei Trasporti a stabilire norme, regolamenti, standard e ordini per assicurare che: (1) i veicoli commerciali a motore siano mantenuti, equipaggiati, caricati e gestiti in modo sicuro; (2) le responsabilità imposte ai conducenti di veicoli commerciali a motore non compromettano la capacità di tali conducenti di operare in modo sicuro; (3) le condizioni fisiche di tali conducenti siano adeguate per consentire loro di guidare in modo sicuro; e (4) il funzionamento dei veicoli commerciali a motore non crei effetti deleteri sulle condizioni fisiche di tali conducenti.
Richiede al Segretario e al Direttore dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, in consultazione con il Segretario del Lavoro, di intraprendere uno studio sui rischi per la salute a cui sono esposti i dipendenti impegnati nel funzionamento dei veicoli commerciali a motore, e di sviluppare informazioni per consentire a tali dipendenti di operare senza rischi riconosciuti. Richiede che tale studio sia presentato al Congresso entro un anno dalla promulgazione della presente legge. Autorizza stanziamenti dal Highway Trust Fund per l’anno fiscale 1984 per tale studio.
Autorizza gli agenti del Segretario a condurre ispezioni di strutture, attrezzature, operazioni e registri pertinenti nello svolgimento delle responsabilità di questo titolo.
Fissa le sanzioni per le violazioni delle norme di sicurezza promulgate in base a questo titolo.
Consente agli Stati di adottare norme di sicurezza più severe se tali norme non sono incompatibili con quelle federali.
Obbliga ogni veicolo commerciale a motore a passare un’ispezione annuale del suo equipaggiamento di sicurezza. Dirige il Segretario a stabilire norme federali per tali attrezzature e una procedura per l’attuazione statale di tali ispezioni. Richiede l’emissione di tali norme prima del 30 settembre 1984.
Indirige il Segretario e l’Interstate Commerce Commission a stabilire congiuntamente una procedura per determinare l’idoneità alla sicurezza delle persone che richiedono l’autorità operativa come vettori a motore. Richiede la presentazione di tale procedura al Congresso entro il 1° luglio 1984.
Dispone che il Segretario conduca uno studio sulle caratteristiche di sicurezza degli autocarri pesanti, compreso un esame della maneggevolezza, stabilità e resistenza agli urti di tali autocarri. Autorizza stanziamenti per l’anno fiscale 1984 e 1985 per tale studio.
Indirige le commissioni congressuali appropriate a condurre audizioni periodiche di supervisione sugli effetti di questo titolo per i primi tre anni dopo la promulgazione di questa legge.
Titolo IV: Hazardous Materials Transportation Act Amendments of 1983 – Modifica il Hazardous Materials Transportation Act per richiedere al Segretario e al Direttore della Federal Emergency Management Agency di valutare i programmi di formazione delle agenzie federali, statali e locali e delle organizzazioni private per la prevenzione e la risposta agli incidenti relativi al trasporto di materiali pericolosi. Autorizza il Segretario e il Direttore a sviluppare programmi di formazione appropriati e a fare raccomandazioni per migliorare i programmi esistenti. Dirige il Segretario o il Direttore a mantenere un servizio di diffusione delle informazioni sui metodi sicuri e corretti di trasporto di materiali pericolosi e di risposta agli incidenti. Richiede al Segretario di stabilire o incoraggiare la creazione di centri regionali di formazione sulla prevenzione degli incidenti.
Fissa i termini e le condizioni in base ai quali il Segretario è autorizzato a concedere sovvenzioni agli Stati per l’applicazione delle norme federali sul trasporto di materiali pericolosi.
Autorizza il Segretario a stabilire regolamenti sull’instradamento dei materiali pericolosi e un sistema di prenotifica per informare i governi statali o locali su tale instradamento.
Autorizza il direttore a concedere sovvenzioni per la pianificazione della risposta alle emergenze ai governi statali, regionali e locali e a condurre attività di ricerca e sviluppo per migliorare le capacità di risposta agli incidenti.
Autorizza gli stanziamenti per i programmi di sovvenzione sotto questo titolo.
Richiede alle commissioni congressuali appropriate di condurre audizioni periodiche di supervisione sull’attuazione e sugli effetti di questo titolo almeno annualmente per i primi tre anni dopo l’entrata in vigore di questa legge.