Etichettatura degli allergeni dei prodotti a base di grano – esenzione permanente – Starch Europe

Esenzione permanente ottenuta per “l’etichettatura degli allergeni” di maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio, destrosio

Siamo lieti di annunciare che sulla base dei pareri dell’EFSA, il 28 novembre 2007 la Commissione ha pubblicato con la direttiva 2007/68/CE, la lista degli ingredienti o sostanze alimentari permanentemente esclusi dall’etichettatura degli allergeni.

  • Gli sciroppi di glucosio a base di grano, compreso il destrosio, le maltodestrine a base di grano e i loro prodotti sono inclusi in questo elenco e sono quindi permanentemente esclusi dall’etichettatura degli allergeni.

La decisione della Commissione indica che “Sulla base dei pareri dell’EFSA e di altre informazioni disponibili, si può concludere che alcuni ingredienti o sostanze derivati da tali ingredienti elencati nell’allegato IIIa della direttiva 2000/13/CE non possono, in circostanze specifiche, causare reazioni avverse in soggetti sensibili.”

Questo riflette tutto il lavoro scientifico e gli impegni assunti dall’industria in questo dossier che consiste in :

– Revisione della letteratura;

– Codice di buona pratica sulla purificazione degli idrolizzati di amido di frumento in cui l’industria si impegna a rispettare un massimo di 20 ppm di glutine/sostanza secca nei suddetti ingredienti come parametro di qualità;

– Studi analitici che includono la caratterizzazione e la quantificazione delle proteine (del glutine) negli idrolizzati di amido di frumento;

– Studio sull’esposizione alimentare;

– Studi in vivo sull’intolleranza al glutine e sull’allergia al frumento: “Valutazione della sicurezza degli idrolizzati di amido di frumento (sciroppo di glucosio, destrosio e maltodestrine) nel contesto della celiachia” e “Rischio di allergenicità residua e reattività clinica dello sciroppo di glucosio di frumento e delle maltodestrine in pazienti allergici al frumento.”

  • In seguito alla valutazione dettagliata dell’EFSA, e sulla base della direttiva 2007/68/CE, ciò significa che l’origine del grano di questi ingredienti non deve essere indicata sull’etichetta dei prodotti di consumo finali.

La direttiva è applicabile dal 26 novembre 2007.

Fondo legislativo e storia della direttiva 2007/68/CE

La direttiva 2000/13/CE relativa all’indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari è stata modificata dalla direttiva 2003/89/CE che ha introdotto il concetto di “etichettatura degli allergeni”.

Secondo questa direttiva, i “cereali contenenti glutine e i loro prodotti” devono essere sempre etichettati con un’indicazione della loro origine botanica. Tuttavia, i prodotti che non sono suscettibili di provocare reazioni avverse, e per i quali il potenziale di provocare reazioni avverse è allo studio, possono essere provvisoriamente esentati da un’etichettatura specifica sulla base della valutazione degli studi scientifici conclusi e in corso, notificati alla Commissione prima del 25 agosto 2004.

Come annunciato nella comunicazione di AAC nel gennaio 2004, il 9 giugno 2004 AAC ha notificato alla Commissione gli studi in corso sulle maltodestrine, gli sciroppi di glucosio e il destrosio a base di grano.

Il 19 novembre 2004, l’EFSA ha pubblicato il suo parere su:

– Maltodestrine a base di grano,

– Sciroppi di glucosio a base di grano, compreso il destrosio.

I pareri dell’EFSA concludono che questi ingredienti a base di grano:

– “è improbabile che causino una reazione avversa in individui affetti da celiachia” e,

– “non è molto probabile che causino gravi reazioni allergiche nella maggior parte degli individui allergici ai cereali”.

Sulla base di questi pareri dell’EFSA, il 22 marzo 2005 la Commissione ha pubblicato, con la direttiva 2005/26/CE, la lista degli ingredienti o sostanze alimentari provvisoriamente esclusi dall’etichettatura degli allergeni. Gli sciroppi di glucosio a base di grano, compreso il destrosio, le maltrodestrine a base di grano e i loro prodotti sono inclusi in questo elenco e quindi sono stati provvisoriamente esclusi dall’etichettatura degli allergeni fino al 25 novembre 2007.

Dopo aver completato tutti i suoi studi scientifici, l’AAC ha notificato il dossier finale alla Commissione il 1° settembre 2006. Il 6 giugno 2007, l’EFSA ha emesso il suo parere finale e ha confermato che questi ingredienti a base di grano:

– non sono molto probabili per scatenare una reazione allergica grave in individui suscettibili.

– è improbabile che causino una reazione avversa in individui affetti da celiachia, a condizione che non venga superato il valore (provvisorio) di glutine considerato dal Codex Alimentarius per gli alimenti resi senza glutine.

Il 28 novembre 2007, la Commissione ha pubblicato la direttiva 2007/68/CE allegata, che elenca gli ingredienti o le sostanze alimentari definitivamente esclusi dall’etichettatura degli allergeni. Le maltodestrine a base di grano, gli sciroppi di glucosio a base di grano, compreso il destrosio e i loro prodotti sono inclusi in questo elenco. Inoltre, anche gli sciroppi di glucosio a base di orzo sono inclusi in questa esenzione.

* Per continuità e chiarezza, i dossier di notifica sono stati finalizzati sotto la voce AAC. Tuttavia, dal 1° gennaio 2006, AAC e i produttori di fecola di patate hanno deciso di creare una nuova associazione che ha gli stessi obiettivi di AAC ma che copre anche gli interessi dell’industria della fecola di patate. Questa nuova associazione è l’AAF (Association des amidonniers et Féculiers – Associazione europea dell’industria della fecola). Pertanto, tutti i contatti futuri riguardanti questo file devono essere fatti con l’AAF.

Come i polioli. Per maggiori informazioni, vedere http://www.polyols-eu.org

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